Ocho Adelante - Associazione Sportiva Dilettantistica
C.F. 04013710233
Sede Fiscale:
Via Ravenna, 55 c/o Fenzi Graziano
Sede Operativa:
Via C.Beccaria, 12 San Martino B.A. Verona presso L&A Accademia Danza
tel +39 3474616440
OCHO ADELANTE A.S.D.
STATUTO DELLA
“OCHO ADELANTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA
Articolo 1 - Denominazione e sede
1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile
e nel D. Lgs. 36/2021, una associazione sportiva dilettantistica denominata “ OCHO
ADELANTE Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve “ OCHO ADELANTE A.S.D.”
(d’ora in poi “Associazione”), con sede nel comune di VERONA ( VR ).
2. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di
rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
Articolo 2 – Oggetto
1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo
indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura,
dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in
via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica
ai sensi dell’art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e
la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della danza
sportiva e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai
regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica
e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a
promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere,
prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e
manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di
attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento
della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
6. Nei limiti previsti dall’art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà
dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente
connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un
posto di ristoro;
la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da
associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la
partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie,
l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi
altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati,
ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano
condivisi gli scopi e gli intendimenti.
8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e
alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni
Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate
riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare
le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività
sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali
provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti
di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico,
nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di
carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione
sportiva.
9. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei
provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline
Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta
alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/2021
Articolo 3 – Durata
1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera
dell'assemblea straordinaria degli associati.
TITOLO II
DELLA VITA ASSOCIATIVA
Articolo 4 - Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano
richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non
limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della
rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l’obbligo di
astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione
pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che
delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto
associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito
modulo al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal
medesimo Consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di
validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità
dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
6. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla
esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata
al richiedente. Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo all’Assemblea
generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli
associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
8. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli
associati.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà
essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la
domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e
risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
11. L’Assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione a socio,
debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata
presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare
predeterminato dalla stessa Assemblea.
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati
personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini
sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
Articolo 5 — Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che
esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
a) il diritto a partecipare alle attività associative;
b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo,
che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale
da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto
esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche
disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art.
4.10,
4. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne
alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi
deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme
statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio
Direttivo.
Articolo 6 - Decadenza dei soci
1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L’associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di
recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a
quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non
provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito
annualmente dal Consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi
dell’Associazione l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del
Consiglio Direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea,
che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva
convocazione.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che
esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo
alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.
TITOLO III
DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
Articolo 7 – Organi sociali
1. L'ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale degli associati;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito.
Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale
1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L’Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno
tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
3. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente
dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in
subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio
Direttivo da:
a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote
associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne
propongono l'ordine del giorno;
b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in
luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’art. 13 del presente Statuto.
7. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione
sul sito istituzionale di apposito “Avviso di convocazione”, da comunicare altresì
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con
almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del
giorno.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità
degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli
associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo
impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano
ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle
votazioni.
12. L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per
atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della
stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere
messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la
modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi
Sportivi a cui l’Associazione è affiliata.
16. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia
redatto da un notaio.
17. L’Assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea
devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente
almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla
successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce,
durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli
associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a
provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega
scritta, un altro associato.
Articolo 10 – Assemblea ordinaria
1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per
l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell’approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato
all’esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente,
suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l’Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa
definizione del loro numero;
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e
delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’Organo di controllo;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione
di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione
eventualmente impugnate;
g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti
dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
h) delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali;
i) delibera sull’ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla
legge.
Articolo 11 - Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, la fusione e lo
scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
c) sui diritti reali immobiliari;
d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
c) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla
legge.
Articolo 12 – Validità assembleare
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati
intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è
presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno un’ora, l’assemblea straordinaria è validamente costituita in
seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 13 – Audio/video Assemblee
1. È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi,
audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato
atto nei relativi verbali.
2. E’ in ogni caso necessario che:
- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario
della riunione;
-vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo
svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
-venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
-venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni,
la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso
la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
-sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
-sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in
maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di
trasmettere, ricevere e visionare documenti;
-vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video
collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.
In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si
trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire
la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audiovideo
collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea
può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio
collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante
per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura
collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri
eletti dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su
convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte
dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione
della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. E' fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre
società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione
Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI.
7. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del
Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo
sulla base di apposita deliberazione.
9. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo
ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
10. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del precedente art.
13 dello Statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le
deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’art. 8.2 D.Lgs.
36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’art. 3.2 ultimo periodo D.Lgs.112/2017.
14. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi
ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute
più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 15 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente
1. Il Consiglio Direttivo decade:
a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte
dell’Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o
vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà
provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei
successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria
amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare
contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si
procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato
non eletto nella votazione alla carica di consigliere.
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
a) per dimissioni;
b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano,
dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei
successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria
amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più
anziano, in regime di prorogatio.
Articolo 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta
l’anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne
chiedono la convocazione.
Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria
dell’Associazione. Ad esso competono in particolare:
a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo
dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente e di quello preventivo;
b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno,
nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente Statuto;
c) determinare l’importo delle quote associative;
d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la
gestione dell’Associazione;
e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e
commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali
dell’Associazione;
f) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento
dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali
volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia
di lavoro sportivo;
g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel
nuovo anno sociale;
j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati
a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea degli associati;
l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli
dinanzi all’assemblea;
m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di
esclusione;
n) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia
espressamente attribuita agli altri organi.
m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di
esclusione;
Articolo 18 - Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione,
vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla
il funzionamento ed il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da
parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni
dalla decisione.
Articolo 19 - Il Vice-Presidente
1. Il Vice-presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza
dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente
delegato.
Articolo 20 – Organo di Revisione
1. L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che
collegiale e resta in carica tre anni.
2. Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture
contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto,
ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative,
nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto
da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli artt.
2397 e ss del codice civile
TITOLO IV
PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI
Articolo 21 – Il rendiconto economico
1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo,
da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economicofinanziaria
dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel
rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della
convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia
del bilancio stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata
approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.
6. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 15 comma 2.
Articolo 22 - Anno sociale
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre
di ciascun anno.
Articolo 23 – Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili
1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili
proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi,
erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali
fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed
eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle
attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L’associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività
statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. E’ sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori
ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 112.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24 – Le Sezioni
1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che
riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L’assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la
trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa
sportiva.
Articolo 25 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell’art. 13.4
del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per
oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre
quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’art.
7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021.
Articolo 26 – Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto
applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.